ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
NEW TEAM VILLA FIORE

 L’anno duemilacinque, il giorno trentuno del mese di agosto  (31 agosto 2005)

 In Sant’ Egidio alla Vibrata

Con l’atto presente , da valere ad ogni fine ed effetto di legge, e da rimanere conservato nella raccolta  degli atti del notaio Ciampini Biagio, Sant’ Egidio,

tra i sottoscritti signori:

Di Giosia emiliano

Di Luca Pierluigi

Tomolati Giovanni

Armillei Simone

Granati Simone

 

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

I signori comparenti dichiarano di costituire, come con il presente atto Costituiscono, una Associazione culturale, musicale, sportiva e ricreativa,senza scopo di lucro, denominata NEW TEAM VILLA FIORE con sede in Alba Adriatica, via toscana n. 40

ART. 2

L’ Associazione e retta dallo statuto che, composto di n. 29 (ventinove) articoli e firmato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera “A” perché ne formi parte integrante e sostanziale.

 ART. 3

Lo scopo , la durata, le norme sull’ ordinamento e sull’ amministrazione dell’ Associazione, le assemblee in genere, nonché i diritti e gli obblighi dei soci , le condizioni per la loro ammissione, atcc., sono specificanti nello statuto come sopra allegato.

 ART. 4

I comparenti, a norma di statuto, stabiliscono che il primo consiglio direttivo sia composto da almeno 5 membri eletti tra i  soci fondatori e ordinari dell’ assemblea dei soci, che durano in circa un anno, ed all’ unaminità nominano il primo consiglio nelle persone dei signori:

  • presidente - Tomolati Giovanni
  • vice presidente - Di Luca Pierluigi
  • segretario - Armillei Simone
  • consigliere - Granati Simone
  • consigliere - Di Giosia Emiliano

La rappresentanza legale dell’ Associazione spetta al direttivo, come sopra nominato nella persona del signor Tomolati Giovanni. Tutti gli eletti presenti accettano le cariche rispettivamente conferite. 

ART. 5

I comparenti delegano al Consiglio Direttivo l’eventuale nomina di altri componenti il Consiglio stesso, la determinazione delle quote di iscrizione all’associazione, la nomina di un tesoriere e rimandando la nomina di un revisore dei conti alla prima assemblea.

 ART. 6

L’ esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) Settembre e termina il 31 (trentuno) Agosto di ciascun anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31  (trentuno) Agosto 2006 (duemilasei).

Per quanto non previsto nel presente nel presente atto e nell’allegato statuto, i comparenti si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.

I comparenti medesimi delegano i signori ad apporre le di loro firme a margine di ciascun foglio dell’ allegato statuto.

Le spese del presente atto e relative sono a carico dell’associazione.

 

 ALL. “A” all’atto n.

 

STATUTO della Associazione Culturale denominata  NT VILLA FIORE con sede in Via Toscana n. 43  64011 Alba Adriatica (TE).

ART. 1

 

E’ costituita un’ associazione sportiva, musicale, culturale e ricreativa denominata  NT VILLA FIORE.

ART. 2

 

L’ associazione ha sede in Via toscana n. 43  -64011-  Alba Adriatica (TE).

ART. 3

 

L’ associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare i momenti culturali,sociali, sportivi e ricreativi al fine di favorire l’ integrazione e la socializzazione tra i cittadini.

ART. 4

 

L’associazione si prefigge:

  • di promuovere e di sviluppare attività di ricerca e di studio, di formazione culturale, sociale, musicale, sportiva e morale, allo scopo di contribuire allo sviluppo umano e sociale.
  • di conservare, incrementare e divulgare le tradizioni e le caratteristiche della nostra terra.
  • di promuovere forme di partecipazione, di solidarietà e unione fra tutti al fine di facilitare la loro integrazione negli ambienti in cui vivono;
  • di promuovere le attività in armonica collaborazione incrementando gli interscambi con associazioni similari eventualmente esistenti.

 ART. 5

L’associazione, nell’ambito delle finalità e degli scopi previsti dall’articolo precedente:

  • promuove corsi di formazione e di aggiornamento culturale,  musicale, sociale, conferenze, dibattiti, incontri e tavole rotonde; 

ART. 6

Il patrimonio è costituto:

  • dalle quote annuali versate dai soci e dagli associati;
  • dai contributi dei singoli associati;
  • dai lasciti, donazioni, contributi di enti e di privati;
  • da qualsiasi somma o valore, beni mobili o immobili che diverranno, a qualsiasi titolo, di proprietà dell’associazione.

ART. 7

Sono soci le persone fisiche che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in:

A) SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell’associazione, firmatari dell’atto costitutivo.

I soci fondatori hanno diritto:

- di entrare a fare parte del Consiglio Direttivo;

- di intervenire a tutte le assemblee discutendo e deliberando sugli argomenti dell’ordine del giorno;

- di partecipare alle attività dell’associazione;

B) SOCI ORDINATORI: sono le persone fisiche e giuridiche che aderiscono all’associazione e ne accettano lo Statuto e i Regolamenti.

C) SOCI ONORARI: sono le persone fisiche e giuridiche che nel tempo, con la loro opera e presenza, si sono distinte per aver contribuito alla valorizzazione culturale, musicale, sportiva e morale nella realtà vibratiana e albense.

La qualità di socio si acquista su delibera insindacabile del Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci fondatori.

Accolta la proposta i socio, con la sola eccezione del socio onorario, è tenuto al pagamento della quota sociale.

I soci hanno l’obbligo:

- di pagare annualmente le quote stabilite;

- di osservare lo Statuto sociale, i regolamenti e le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo;

- di accettare il presente Statuto, nonché i regolamenti e le altre norme che, in base  al presente Statuto, potranno essere emanate dal Consiglio Direttivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni, entro il 30 Ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità verranno dichiarate dal Consiglio.

 ART.8

L’associazione può articolarsi, per fini di efficienza e di funzionalità, con decisioni del Consiglio Direttivo,i settori operativi per la cultura, la musica lo sport e l’organizzazione delle attività ricreative. Per ogni settore lo stesso Consiglio nomina un coordinatore, prima di operare una scelta, deve relazionare e avere il beneplacito del Consiglio Direttivo.

ART. 9

L’associazione può aderire ad altri enti aventi scopo i analoghi o affini al proprio.

ART.10

L’associazione non ha scopi di lucro.

ART.11

Sono organi dell’associazione:

  • il Comitato d’Onore;
  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il revisore dei Conti.
ART.12

 

Il Comitato d’Ore è costituito da persone di chiara fame nel campo culturale, musicale, sociale, imprenditoriale, amministrativo e politico. Ad esso è demandato di assicura l’alto patrocinio alle più importanti iniziative che l’associazione andrà ad assumere per il perseguimento dei propri fini. Esso formulerà consigli e proposte al Presidente concernenti l’indirizzo culturale, musicale e sportivo dell’associazione e delle associazioni confederate. I membri del Comitato d’Onore sono eletti dal Consiglio Direttivo; la durata della loro carica è stabilita dallo stesso al momento dell’elezione. La carica termina per dimissioni o può essere revoca dal Consiglio per indegnità o attività non compatibili con quelle dell’associazione.

ART.13

L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART.14

I soci sono convocati dal consiglio in assemblea almeno una volta l’ anno mediante comunicazione scritta diretta  a ciascun socio, entro e non oltre15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

ART.15

L’assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo, nomina i componenti del C0onsiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori, dà gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, delibera le modifiche dello Statuto su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 16

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo e,  in mancanza, dal vice presidente; in mancanza di entrambi, nomina un proprio presidente. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale a cura del segretario. Il processo verbale viene sottoscritto anche dal presidente dell’ assemblea.

ART.17

L’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 c. c.

ART.18

Il Consiglio Direttivo si compone di almeno 3  (tre membri) , eletti dai soci.

ART 19

Il Consiglio Direttivo nomina il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Le cariche possono cumularsi ed essere cumulative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola,  almeno una volta al mese per esaminare gli argomenti di competenza. Potrà essere convocato dal presidente ogni qualvolta sia ritenuto necessario, o su richiesta di almeno due terzi dei componenti.

Spetta al Consiglio Direttivo:

  • esaminare e decidere sugli argomenti che il presidente riterrà di sottoporgli;
  • proporre le modifiche dello statuto;
  • approvare le relazioni del presidente sull’attività  sociale svolta;
  • predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • formulare proposte al comitato d’onore inerenti le sue finalità;
  • approvare l’ammissione di nuovi soci su proposta del presidente;
  • procedere all’assunzione del personale e fissarne i compiti;
  • nominare consulenti.

ART.20

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in mancanza di questi, dal vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

ART. 21

Spetta al presidente di provvedere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché  quelli la cui esecuzione gli viene affidata dal consiglio direttivo.

Egli ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti.

Il presidente è  nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno con i voti favorevoli di almeno due terzi dei consiglieri.

Decade dall’ incarico con la scadenza del consiglio direttivo, rimanendo, peraltro, in carica fino alla nomina del successore.

Il presidente può essere rieletto e deve essere scelto,  quello successivo al primo che è stato nominato in sede di atto costitutivo, fra i soci che abbiano maturato pregressa esperienza di membri del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 22

Il Tesoriere cura l’andamento amministrativo dell’ Associazione per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del presidente.

ART. 23

Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva l’archivio, tiene i distinti registri soci, gestisce la corrispondenza e sovrintende al buon andamento dell’ associazione stessa.

ART. 24

Il revisore dei conti è una persona esperta in materia e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.25

L’ esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) Settembre e termina il 31 (trentuno) Agosto. I bilanci preventivo e consuntivo, accompagnati dalle relazioni del presidente e del revisore dei conti, sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.

ART.26

I membri del Consiglio Direttivo non potranno, a nessun titolo, vantare diritti sul patrimonio sociale.

I beni mobili e immobili apparterranno all’associazione e la loro intestazione avverrà secondo quanto disposto dall’ articolo 37 e seguenti del c.c.

In caso di riconoscimento giuridico dell’associazione, essi verranno immediatamente intestati all’ente e nulla sarà dovuto agli intestatari fiduciari, ne ai loro eredi per tale fiduciaria intestazione.

ART. 27

In caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa il patrimoni sarà devoluto ad altri enti od associazioni a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

ART. 28

Il Consiglio Direttivo provvederà all’emanazione di appositi regolamenti per la disciplina delle varie attività dell’associazione.

ART. 29

Il Consiglio Direttivo, il presidente, il segretario, il tesoriere, il revisore dei conti hanno una carica della durata di anni 2 (due).

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

 

 

Home arrow Statuto